Statuto Societario
N. 54.561 di repertorio N. 27.074 di raccolta
Verbale di assemblea di associazione=
REPUBBLICA ITALIANA
Il ventiquattro maggio duemilaventuno, in Firenze, via Masaccio 187, nel mio
studio, alle ore undici.
Avanti di me, Dr. Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente:
– ORLANDO Lucrezia, nata a Firenze il giorno 28 marzo 1961, domiciliata
ove appresso, della cui identità personale sono certo, la quale, agendo nella
sua qualità di Consigliere del Consiglio Direttivo della:
“ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO ORLANDO SMI – ONLUS”
con sede legale in Firenze via Santa Margherita a Montici n.24, codice fiscale
94259150483, iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS presso la Direzione
Regionale Toscana dell’Agenzia delle Entrate al n. 40423;
mi dichiara che in questo luogo ed in questa ora si è riunita, giusta rituali e
tempestivi avvisi di convocazione, in seconda convocazione, essendo andata
deserta la prima, l’assemblea degli associati della Associazione in oggetto, per
discutere e deliberare sull’ordine del giorno di cui appresso e mi invita a far
risultare dal presente verbale circa lo svolgimento dell’adunanza, dando atto in
esso delle deliberazioni che la medesima andrà ad adottare;
al che aderendo do atto di quanto segue:
assume la Presidenza dell’adunanza la comparente stessa, giusta designazione
degli intervenuti;
ella constata e dà atto che:
– del Consiglio Direttivo sono presenti Lucrezia ORLANDO, Elisabetta RICCIARDI,
Andrea PONZIANI nonché Francesca ORLANDO e Francesco
GIUBILEI, entrambi in collegamento audio-video;
– sono presenti, in proprio o per delega, n.11 Associati su un totale di 27 (ventisette)
associati, e precisamente:
— Lucrezia ORLANDO, in proprio e per delega di Tighist COZZI;
— Elisabetta RICCIARDI, in proprio e per delega di Clemente TAMBURINI;
— Francesca ORLANDO, collegata in audio-video conferenza, in proprio e
per delega di Angelica BALDI PAPINI e di Andrea BALDI PAPINI;
— Andrea PONZIANI, socio onorario;
— Francesco GIUBILEI, Luigi ROMOLI e Enrico de SCHOENFELD, tutti
soci onorari e tutti in collegamento audio-video;
ella dichiara pertanto validamente costituita l’assemblea, giusta i suddetti avvisi,
ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:
— Adozione di un nuovo testo integrale di statuto della Associazione, finalizzato
anche all’assunzione della qualifica di “Ente del Terzo Settore” e
all’iscrizione della Fondazione nel “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore”
e precisamente:
— modifica denominazione;
— modifica finalità della associazione;
— regolamento utili o avanzi di gestione e devoluzione del patrimonio in caso
di scioglimento;
— regolamentazione dei diritti e dei doveri degli associati;
— regolamentazione delle modalità di tenuta e funzionamento delle assemblee
degli associati;
— modifiche alle regole di funzionamento del Consiglio di amministrazione;
Registrato a Firenze
il 27 maggio 2021
al n. 22521 Serie 1T
— previsione della possibilità di nomina di un organo di controllo monocratico.
Sugli argomenti all’ordine del giorno, prende la parola il Presidente, che illustra
all’assemblea i motivi che suggeriscono l’opportunità di adottare un nuovo
testo integrale di statuto dell’associazione, adeguato anche ai sensi del D.Lgs.
3 luglio 2017 n.117, modificando tra l’altro la denominazione in “ASSOCIAZIONE
ARCHIVIO STORICO ORLANDO -SMI ETS”;
al riguardo mi consegna il nuovo testo dello statuto, aggiornato con le modifiche
sopra proposte, del quale do lettura alla comparente e all’assemblea e che
in copia qui allego sub “A”, firmato come per legge;
a questo punto il Presidente invita l’adunanza ad approvare il nuovo testo dello
Statuto della Associazione;
l’assemblea degli associati, dopo esauriente discussione, all’unanimità, accogliendo
la proposta del Presidente, delibera:
1)
di approvare la modifica della denominazione in:
“ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO ORLANDO-SMI ETS”;
la qualificazione nella denominazione di ETS (Ente Terzo Settore), che ne costituisce
peculiare segno distintivo e di cui l’associazione farà uso in ogni comunicazione,
corrispondenza e manifestazione rivolta al pubblico, verrà assunta
a decorrere dall’istituzione del registro unico nazionale del terzo settore
(RUNTS) e all’avvenuta iscrizione dell’associazione nell’apposita sezione;
l’Associazione continuerà, fino alla realizzazione del termine di cui all’art.104
del D.Lgs.117/2017 (effettiva entrata in vigore del RUNTS), a rispettare le
clausole previste dal D.Lgs.460/97 istitutivo delle ONLUS, ritenendo sospesa,
fino all’effettiva attuazione del RUNTS, l’efficacia della nuova normativa in
contrasto con la normativa sulle ONLUS di cui al D.Lgs.460/97;
2)
di approvare il nuovo testo di Statuto della Associazione, nella formulazione
sopra proposta dal Presidente;
3)
di dare mandato a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, con firma disgiunta
tra loro, affinché svolgano tutte le pratiche occorrenti per l’approvazione
del nuovo statuto dell’associazione, come sopra approvato, dalla competente
autorità, ed il loro inserimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, quando istituito, e quindi affinché apportino al presente atto ed all’allegato
statuto tutte le soppressioni, modificazioni ed aggiunte che venissero
eventualmente richieste a tal fine dalle competenti autorità.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente
dichiara sciolta l’adunanza alle ore undici e minuti trenta.
Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me
letto alla comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami ed approva,
occupa cinque pagine di due fogli e viene sottoscritto alle ore undici e
minuti trenta.
F.ti: Lucrezia Orlando – DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO
Allegato “A” al N. 54.561 di Repertorio e al N. 27.074 di Raccolta
STATUTO
Articolo 1) – Denominazione
1.1. E’ costituita un’associazione denominata:
“ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO ORLANDO-SMI ETS
(già “ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO ORLANDO-SMI – ONLUS”,
costituita ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n. 460).
La qualificazione nella propria denominazione di ETS (ente terzo settore), che
ne costituisce peculiare segno distintivo e di cui l’associazione farà uso in ogni
comunicazione, corrispondenza e manifestazione rivolta al pubblico, verrà assunta
a decorrere dall’istituzione del registro unico nazionale del terzo settore
(RUNTS) e all’avvenuta iscrizione dell’associazione nell’apposita sezione.
L’Associazione continuerà, fino alla realizzazione del termine di cui
all’art.104 del D.Lgs.117/2017 (effettiva entrate in vigore del RUNTS), a rispettare
le clausole previste dal D.Lgs.460/97 istitutivo delle ONLUS, ritenendo
sospesa, fino all’effettiva attuazione del RUNTS, l’efficacia della nuova
normativa in contrasto con la normativa sulle ONLUS di cui al D.Lgs.460/97.
Articolo 2) – Sede
2.1 L’Associazione ha sede in FIRENZE Via S. Margherita a Montici n. 24 e
potrà istituire altrove, in Italia e all’estero, sedi secondarie, stabili organizzazioni,
sezioni, strutture operative, rappresentanze, uffici e recapiti.
Articolo 3) – Durata
3.1 L’Associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla
legge.
Articolo 4) – Scopi, attività e principi
4.1 L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di “organizzazione
e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura” di
cui all’art. 5 primo comma lett. i) del Codice del Terzo Settore. In tale ambito
l’Associazione si propone di:
– elaborare e gestire progetti e programmi finalizzati alla tutela, studio e valorizzazione
della documentazione conservata nell’Archivio Storico della Famiglia
Orlando e della Società Metallurgica Italiana (e società ad essa collegate)
e del Museo SMI;
– promuovere ricerche, studi storici e scientifici e pubblicazioni sulla famiglia
Orlando, sulla Società Metallurgica Italiana, sulla storia dell’industria
sull’Appennino tosco-emiliano ed il suo sviluppo economico e sociale, sulla
storia politica, economica, sociale, industriale, militare dell’Italia dal XVIII
secolo ad oggi;
– stimolare l’interesse delle pubbliche amministrazioni e dell’imprenditoria a
sostenere attivamente e collaborare ai progetti dell’Associazione;
4.2. L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle inerenti ai settori in
precedenza indicati, a condizione che si tratti di attività secondarie e strumentali
a queste ultime, nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con provvedimento
dei ministeri o delle autorità competenti per legge, con l’obbligo di farne
menzione nei documenti di bilancio.
La competenza in ordine alla individuazione di tali attività è attribuita al Consiglio
Direttivo.
4.3 L’Associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro, bensì esclusivamente
finalità di utilità sociale e culturale.
4.4. Il patrimonio dell’Associazione e gli utili o avanzi di gestione dovranno
essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
4.5. È vietata la distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili o
avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per
legge o siano effettuate a favore di altri ETS facenti parte per legge, statuto o
regolamento della medesima e unitaria struttura.
Articolo 5) – Patrimonio ed entrate dell’associazione
5.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di
proprietà dell’Associazione, da eventuali donazioni e lasciti nonché dai fondi
di riserva.
5.2. Le entrate sono costituite:
– dalle quote associative annuali, dai contributi pubblici e privati, dai fondi
raccolti attraverso sottoscrizioni, dalle elargizioni anche straordinarie fatte dai
soci sostenitori, dai proventi derivanti da eventuali iniziative e attività svolte
dall’associazione;
– dai contributi finalizzati a specifici progetti e programmi;
– dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse.
5.3. Il Consiglio Direttivo decide sugli investimenti e sull’utilizzo delle rendite
e del patrimonio sociale nella stretta osservanza del principio di cui al precedente
par. 4.4.
Articolo 6) – Categorie di associati
6.1. Gli iscritti all’Associazione si suddividono nelle seguenti categorie:
a) associati fondatori ed equiparati,
b) associati sostenitori,
c) associati sostenitori benemeriti,
d) associati ordinari,
e) associati onorari.
La suddivisione in tali categorie non implica differenze di trattamento in merito
a diritti e doveri verso l’Associazione.
6.2. Si considerano fondatori gli associati, ordinari o sostenitori, che hanno
sottoscritto l’atto costitutivo od iscritti all’Associazione entro tre mesi dalla
costituzione. Sono equiparati ai fondatori gli altri associati che ottengono tale
titolo con provvedimento iscritto nel libro degli associati, per unanime volontà
dei fondatori.
6.3. Assumono la veste di sostenitori gli associati che sottoscrivono la quota
associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, il quale potrà prevedere
anche forme di agevolazioni per i piccoli sostenitori.
6.4. Gli associati sostenitori possono integrare la quota associativa con altre
elargizioni di carattere ordinario o straordinario, contribuendo così in maniera
rilevante e continuata a sostenere le finalità istituzionali dell’Associazione.
6.5. Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, può conferire a soggetti
esterni all’Associazione il titolo di “sostenitori benemeriti”.
6.6. Il Consiglio Direttivo può nominare anche associati onorari scegliendoli
tra persone che, per meriti pubblici o per iniziative personali, dimostrino coincidenza
di ideali con quelli promossi dall’Associazione. I soci onorari sono
esentati dal versamento della quota associativa, ma possono elargire spontaneamente
erogazioni non ricorrenti.
6.7. Rientrano nella categoria degli associati ordinari tutti gli altri associati.
6.8 Il Consiglio Direttivo, quando decide sull’ammissione dei soci, stabilisce
anche a quale categoria essi appartengano.
6.9. Il rapporto associativo è uniforme per tutte le categorie di associati.
Articolo 7) – Ammissione degli associati
7.1. In base a delibera del Consiglio Direttivo possono essere ammessi all’Associazione
le persone fisiche, le istituzioni, le società, gli enti pubblici e privati,
italiani o stranieri, che ne facciano domanda per iscritto, con dichiarazione
di accettazione delle norme statutarie.
Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo dopo aver verificato
la piena determinazione verso i fini istituzionali dell’Associazione e
l’idoneità generale del richiedente, nonché l’assenza di motivi ostativi. La delibera
di ammissione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli
associati. L’eventuale delibera di rigetto della domanda è comunicata
all’interessato, con idonea motivazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento
della domanda stessa.
L’ammissione degli associati presuppone la piena accettazione dello spirito e
della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti.
7.2. La partecipazione all’Associazione non è trasferibile, neppure per successione.
7.3. La qualità di associato e la categoria di appartenenza risultano dal libro
degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Articolo 8) – Quota associativa
8.1. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura
che verrà fissata, per ciascuna categoria di essi, sulla base del bilancio preventivo
che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di
ogni anno ed approvato dall’Assemblea entro il successivo 30 aprile dell’anno
cui si riferisce il bilancio preventivo stesso.
8.2. Le somme che gli associati sostenitori versano ad integrazione della quota
associativa, sono considerate forme di elargizione destinate alle finalità istituzionali
dell’Associazione.
8.3. Agli associati sostenitori è consentito anche di assumere direttamente a
proprio carico gli oneri e i costi inerenti alla realizzazione di determinati progetti
sempre inerenti all’attività istituzionale dell’Associazione.
8.4. Non sono obbligati al pagamento della quota associativa i soli associati
onorari.
8.5. Per la prima volta le quote associative per le diverse categorie sono fissate
con l’atto costitutivo.
8.6. Particolari agevolazioni nel pagamento della quota associativa potranno
essere accordate agli studenti, agli anziani e ai familiari degli associati, nonché
ai piccoli sostenitori.
8.7. Le quote non sono rivalutabili e neppure ripetibili.
Articolo 9) Diritti e doveri degli associati
9.1. Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa nei modi fissati
con lo statuto o con appositi regolamenti; di esercitare i propri diritti elettorali;
di partecipare alle attività promosse dall’Associazione. Gli associati
hanno il diritto di esaminare i libri sociali dandone preavviso di almeno 15
(quindici) giorni al Presidente del Consiglio Direttivo, od al Consigliere da
questi incaricato formalmente per tale incombenza. L’esame dei libri suddetti
è consentito nei limiti degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa
sulla privacy vigente pro tempore e previa sottoscrizione da parte del richiedente
di un impegno a mantenere riservate le informazioni acquisite, con obbligo
di risarcimento danni in caso di violazione.
9.2. L’Associazione può avvalersi delle prestazioni e dell’opera volontaria,
personale e gratuita, dei propri associati senza diritto a ricevere retribuzioni o
rimborsi spese per l’attività svolta.
9.3. Gli associati devono operare nell’interesse esclusivo dell’Associazione,
osservare le norme statutarie e regolamentari, partecipare alla vita associativa
secondo la categoria di appartenenza.
Articolo 10) Perdita della qualità di associato
10.1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione.
10.2. L’esclusione viene deliberata dall’Assemblea degli associati, previa proposta
del Consiglio Direttivo, quando il comportamento del socio rechi pregiudizio
morale o materiale all’Associazione, oppure violi in maniera manifesta
le norme di legge e quelle statutarie e regolamentari. L’esclusione di un
associato può essere determinata anche dal mancato versamento della quota
associativa, previa diffida scritta da parte del Consiglio Direttivo.
10.3. L’apertura del procedimento di esclusione deve essere comunicata all’interessato.
10.4. L’associato che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione
per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno sei mesi
rispetto alla scadenza annuale.
10.5. Gli associati receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di
appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi
versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio
dell’Associazione.
Articolo 11) Organi dell’associazione
11.1. Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vice Presidente;
d) il Segretario Generale;
e) il Presidente Onorario;
f) l’Organo di controllo quando previsto per legge.
Articolo 12) Assemblea degli associati
12.1. L’Assemblea degli associati:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto per legge, il soggetto incaricato della revisione
legale dei conti;
c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove
azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati;
f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’Associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costituivo o dallo
statuto alla sua competenza.
12.2. Il funzionamento dell’Assemblea e le modalità di esercizio del voto, anche
per corrispondenza o con modalità coerenti con la tenuta dell’Assemblea
con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, può essere disciplinato
mediante apposito regolamento approvato dall’Assemblea.
Articolo 13) Convocazione dell’Assemblea
13.1. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione
scritta, da trasmettere anche per fax o posta elettronica a tutti gli associati,
almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
13.2. Nell’avviso di convocazione, oltre agli argomenti all’ordine del giorno,
vanno indicati la data, il luogo e l’ora in cui si terrà l’Assemblea in prima convocazione
ed in seconda convocazione, che però non può tenersi nello stesso
giorno.
13.3. Oltre che per gli adempimenti di legge l’Assemblea deve essere convocata
quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia
fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre associati sostenitori oppure da
un decimo del totale degli associati.
Articolo 14) Intervento e rappresentanza in Assemblea
14.1. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati che risultino
regolarmente iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento
della quota associativa annuale, qualunque sia la categoria di appartenenza.
14.2 Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato
mediante delega scritta.
Gli associati non persone fisiche possono farsi rappresentare anche mediante
delega rilasciata a favore di propri dipendenti e collaboratori. Dallo stesso delegato
non possono essere rappresentati più di altri tre associati.
14.3 E’ ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano con il
sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere
ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
all’ordine del giorno, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in
cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, l’Assemblea si
intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente dell’Assemblea stessa insieme
al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale
della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento
degli associati lontani e di come essi hanno espresso il voto.
Articolo 15) Diritto di voto
15.1. Ogni associato ha diritto ad un voto che può esercitare a condizione che
risulti iscritto nel libro degli associati e sia in regola con il versamento della
quota associativa annuale.
15.2. Le votazioni avvengono in forma palese.
Articolo 16) Presidenza dell’assemblea
16.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in
caso di sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, e in mancanza di entrambi
dalla persona designata dagli intervenuti.
16.2. L’assemblea nomina il Segretario, anche tra non associati. Il Segretario
assiste il Presidente e cura la redazione dei verbali delle riunioni assembleari.
Articolo 17) Quorum costitutivi e deliberativi
17.1. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con l’intervento
di almeno la metà degli associati.
17.2. In seconda convocazione l’Assemblea si considera validamente costituita
qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
17.3. Le delibere dell’Assemblea, salvo quanto previsto all’art. 17.5 per lo
scioglimento dell’Associazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza
dei votanti. Nel calcolo della maggioranza non vengono inclusi gli
astenuti.
17.5. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e per stabilire la devoluzione
del patrimonio netto occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti
degli associati iscritti.
Articolo 18) Consiglio Direttivo
18.1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da
un numero di membri variabile da tre a sette.
18.2. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall’Assemblea e devono
essere scelti tra gli associati. Nel caso che gli associati prescelti siano enti
o società, questi potranno designare anche in via permanente un loro rappresentante.
18.3. Per la prima volta il Consiglio Direttivo viene nominato con l’atto costitutivo.
18.4. I consiglieri nominati restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
La durata in carica è uguale per tutti i consiglieri.
18.5. In seno al Consiglio Direttivo può essere costituito un Comitato Esecutivo,
formato dal Presidente e da altri due consiglieri. A detto comitato potranno
essere delegati i poteri in ordine alla gestione ordinaria e corrente
dell’Associazione.
18.6 Il Consiglio Direttivo può decidere la nomina di un Presidente Onorario,
da scegliersi fra i discendenti dell’Ing. Luigi Orlando (Palermo 1814 – Livorno
1896). Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle riunioni del
Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto. Il Presidente Onorario dura in
carica a tempo indeterminato.
Articolo 19) Presidente del Consiglio Direttivo
19.1. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente
un Vice Presidente. Per la prima volta il Presidente viene nominato
con l’atto costitutivo.
Articolo 20) Convocazione del Consiglio Direttivo
20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga
necessario oppure quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un
terzo dei consiglieri in carica.
20.2. La convocazione viene fatta mediante avviso scritto inviato anche per
fax o posta elettronica a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima della data
fissata per l’adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.
20.3. In mancanza delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio
sono valide con la presenza di tutti i consiglieri in carica.
Articolo 21) Riunioni in video e teleconferenza
E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano
con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito
di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti,
esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.
Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si intende tenuto
nel luogo ove si trova il Presidente dell’adunanza insieme al Segretario, i
quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo
menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i
consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.
Articolo 22) Funzionamento del Consiglio Direttivo
22.1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza
dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal Consigliere più anziano di
età.
22.2. Di ogni riunione viene redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario.
22.3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno
la metà dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei votanti. In caso
di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Articolo 23) Cooptazione di consiglieri
23.1. Qualora un Consigliere venga a cessare, il Consiglio Direttivo può procedere
per cooptazione alla nomina di un sostituto, il quale resterà in carica
fino alla successiva assemblea ordinaria che dovrà ratificarne la nomina.
23.2. Ove venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri in carica, dovrà essere
convocata senza indugio l’assemblea dei soci per procedere alla nomina
dell’intero Consiglio Direttivo.
Articolo 24) Poteri di gestione
24.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento
di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari
per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Associazione, nulla
escluso o eccettuato.
24.2. Al Comitato Esecutivo oppure al Presidente o altro Consigliere possono
essere delegati poteri riguardanti la gestione ordinaria corrente.
Articolo 25) Rappresentanza legale
25.1. La rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio
spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento
al Vice Presidente se nominato.
25.2. Il legale rappresentante può conferire, a singoli consiglieri e anche ad
estranei, deleghe e procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie
di atti.
Articolo 26) Segretario Generale
26.1. Il Segretario Generale viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza
assoluta dei membri e dura in carica tre anni. Per la prima volta il Segretario
generale viene nominato con l’atto costitutivo.
26.2 Al Segretario Generale spettano i compiti di amministrazione
dell’associazione e della sua attività di tesoreria, e dell’organizzazione di tutte
le risorse occorrenti per la realizzazione dei programmi annuali fissati dal
Consiglio Direttivo e per il conseguimento dello scopo sociale.
Art. 27) Organo di controllo
27.1 L’Organo di controllo è nominato nel caso di superamento delle soglie di
patrimonio, di reddito e di numero di dipendenti previste dalla normativa sul
Terzo Settore, con le competenze previste dalla medesima.
Articolo 28) Scioglimento e liquidazione
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione provvede a nominare
uno o più liquidatori determinando i loro poteri.
Articolo 29) Esercizi sociali – Bilancio annuale d’esercizio e Bilancio preventivo
29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
29.2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio costituito
dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di
missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario
dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
29.3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero
e corretto la situazione economico-patrimoniale dell’associazione.
29.4. Il bilancio, accompagnato dalla relazione dell’Organo di controllo quando
previsto, è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria entro quattro
mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e ne è data pubblicità nelle
forme idonee richieste per legge. Entro lo stesso termine l’Assemblea approva
anche il bilancio preventivo dell’esercizio in corso.
Articolo 30) Devoluzione del patrimonio
Nel caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa oppure qualora
lo scopo associativo divenisse irrealizzabile, l’Associazione si estinguerà ed il
suo patrimonio residuo sarà devoluto ad altro ETS che abbia per scopo attività
analoga o simile a quella dell’Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo è
competente a dare esecuzione a quanto deliberato dall’Assemblea in merito,
previo parere favorevole del competente Ufficio Regionale del Registro degli
Enti del terzo Settore (RUNTS) e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa
in materia.
Articolo 31) Rinvio
Per quant’altro non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme
di legge che disciplinano gli Enti del Terzo Settore.
F.ti: Lucrezia Orlando – DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO
Consiglio Direttivo
Consiglio Direttivo eletto nell’Assemblea dei Soci del 12 Maggio 2022
Presidente:
Lucrezia Orlando
Consiglieri:
Francesco Giubilei
Luigi Orlando
Paolo Orlando
Francesca Orlando
Andrea Ponziani
Elisabetta Ricciardi